RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Fase stragiudiziale
Premessa
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’ art. 182 bis l.f.,se si segue la tesi sostenuta nel primo provvedimento giurisdizionale (Tribunale di Bari, decreto del 21.11.2005) si articolano su due fasi:
- “quella propriamente stragiudiziale”, ove “l’imprenditore in crisi negozia con i creditori la propria situazione debitoria”. Questa fase ha carattere esclusivamente negoziale, la cui efficacia costitutiva è data dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese (pubblicità notizia);
- “quella giudiziale in cui l’accordo necessita dell’omologazione per essere produttivo di effetti legali”. Tale fase è di competenza del tribunale.
Occorre altresì osservare che l’utilizzo da parte del legislatore dei termini “debitore” e, in particolare, di “accordo”, implicano un grado elevato di negoziabilità delle ristrutturazioni: la soluzione dello stato di crisi, infatti, viene ad assumere connotati marcatamente privatistici, stante il riconoscimento, nei confronti del solo debitore, della facoltà di modificare la struttura della propria esposizione debitoria mediante l’utilizzo di accordi stipulati direttamente e autonomamente con i creditori, cui l’autorità giudiziaria resta del tutto estranea.
L’utilizzo del termine “debitore” anziché “imprenditore”, inoltre, potrebbe indurre a ritenere applicabile la normativa in esame anche al debitore civile: la collocazione sistematica della normativa in esame, da un lato, nonché l’obbligo di iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese, dall’altro, non soltanto smentiscono siffatta impostazione ma rendono altresì superflua ogni ulteriore annotazione.
a) Formazione dell’atto
a.1.) Approvazione dell’accordo di ristrutturazione
L’art. 182 bis, comma 1, l.f., dispone che “il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”.
Ne consegue che, in caso di impresa individuale, compete al titolare della medesima la predisposizione nonché la sottoscrizione dell’accordo: laddove il debitore, invece, sia una società, occorre chiedersi quale sia l’organo deputato all’approvazione del medesimo.
La risoluzione di tale problematica sembra possa essere rinvenuta nella stessa normativa oggetto di disamina: infatti, per effetto del combinato disposto degli artt. 161 l.f. (richiamato espressamente) e 152 l.f., si ritiene che la decisione di ricorrere allo strumento dell’accordo di ristrutturazione debba essere assunta, in linea generale e con le precisazioni che seguono nell’ipotesi di società di persone, all’organo che detiene la rappresentanza sociale, ovvero all’organo amministrativo.
Pertanto, stante quanto stabilito dall’art. 152 l.f. in materia di concordato preventivo:
- il compito di formulare un giudizio di idoneità del documento in cui l’accordo di ristrutturazione si sostanzia nonché l’assunzione della relativa approvazione spettano all’organo amministrativo, qualora si tratti di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata ovvero società cooperative. Il verbale dell’adunanza deve essere redatto da un notaio e iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c.;
- in caso di società di persone, l’accordo di ristrutturazione deve essere approvato da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.
Tali disposizioni devono ritenersi applicabili anche agli accordi di ristrutturazione utilizzati in via autonoma, ovvero non costituenti parte integrante di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ...»
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