PIANO DI RISANAMENTO
Contenuto e oggetto
Premessa
L’art. 67, comma 3, lettera d), l.f., stabilisce che sono esenti da revocatoria fallimentare “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501 - bis, quarto comma, del codice civile”.
Il piano di risanamento, dunque, affinché possa produrre l’effetto di rendere immuni da revocatoria tutti gli atti compiuti dall’imprenditore, deve essere dotato dei seguenti requisiti:
a) idoneità a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa;
b) idoneità ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa;
c) ragionevolezza, asseverata mediante apposita relazione da parte di un esperto ai sensi dell’art. 2501 – bis, comma 4, c.c..
Il legislatore nulla dispone in merito al contenuto, alle formalità, alla struttura nonché al procedimento di formazione del piano: la norma richiamata, infatti, non presuppone né un accordo con i creditori, né una qualsiasi forma di procedimento giudiziario, come, per esempio, l’omologa oppure una particolare vicenda concorsuale.
Ne consegue che il piano può essere il frutto della volontà dell’imprenditore, ovvero consistere in un atto a iniziativa unilaterale, a formazione contrattuale meramente eventuale, la cui efficacia risulta essere del tutto svincolata da una condivisione negoziale e/o processuale ...»
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