Come gestire la Crisi d'Impresa?
Le turbolenze dei mercati mondiali hanno portato conseguenze molto pesanti sulla maggioranza delle imprese italiane, con riduzione delle vendite, drenaggio di liquidità ed incertezza per il futuro. Come affrontare e gestire queste turbolenze? Con quali strategie e modalità?

CONCORDATO PREVENTIVO


Caso: l’impresa cessata

 

La previgente disciplina fu diversamente interpretata in ordine all’ammissibilità del concordato dell’imprenditore cessato (o defunto).

L’attuale art. 160, primo comma, richiede soltanto che la proposta di concordato sia costruita su un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

La libertà di azione consentita dalla norma fa ritenere – intanto - che la presentazione della domanda di concordato è compatibile con lo stato di liquidazione.

 

Inoltre è bene sottolineare che la nuova disciplina del concordato preventivo, non considera la ristrutturazione dell’impresa o la prosecuzione dell’attività come un requisito per poter accedere alla procedura. Infine deve essere considerato che il concordato rappresenta un rimedio previsto dalla legge per evitare il fallimento, e ciò nell’interesse del debitore, ma anche dei creditori.

 

Quindi non vi sono motivi per escludere che la domanda di concordato possa essere presentata anche dall’imprenditore cessato. Del tutto inidoneo a scoraggiare la tesi estensiva è l’obbligo di allegare “aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa” come sostenuto da autorevole dottrina, poiché è evidente che la detta situazione è aggiornata anche quando non sono state rilevate operazioni recenti ed essa si limiti a conteggiare gli oneri maturati con il decorrere del tempo.

 

Quanto al termine dell’anno esistono in dottrina le tesi opposte.

Vi è chi osserva che la regola dell’anno, stabilita per il fallimento dell’imprenditore cessato o defunto, non deve necessariamente applicarsi anche nel caso di concordato. “La circostanza che la disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 non sia ripetuta per la procedura minore, porterebbe a ritenere che, nella ricorrenza degli altri requisiti possa farsi luogo al concordato anche quando sia decorso l’anno dalla cessazione dell’attività o dalla morte dell’imprenditore”.

 

Molto più convincentemente si è viceversa osservato che se il concordato rappresenta un rimedio previsto dalla legge per evitare il fallimento, in questo caso l’avvio del concordato impedirebbe la dichiarazione di fallimento successiva al verificarsi dei presupposti all’interno della procedura di concordato. Inoltre la Suprema Corte ha già assunto, in tema di socio defunto di società di persone poi fallita decisioni restrittive...»


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