Come gestire la Crisi d'Impresa?
Le turbolenze dei mercati mondiali hanno portato conseguenze molto pesanti sulla maggioranza delle imprese italiane, con riduzione delle vendite, drenaggio di liquidità ed incertezza per il futuro. Come affrontare e gestire queste turbolenze? Con quali strategie e modalità?

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE



La fase giudiziale


Lo schema del piano ex art. 182 bis, nella sostanza, fa riferimento a quello della Legge Marzano, previsto dall’art. 4 bis della Legge 18 febbraio 2004 n. 39, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza.

La procedura ex art. 182 bis è probabilmente quella che meglio si attaglia all’impresa la cui crisi presenti caratteri di reversibilità, pur non essendo questa una caratteristica necessaria.

 

L’elemento della reversibilità della crisi è già contemplato nei due modelli di procedure stragiudiziali per il componimento del dissesto d’impresa: la cosiddetta “amministrazione bancaria”, così come regolata dalle istruzioni della Banca d’Italia del 23 giugno 1993 (sez. III, 3), e il “codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi d’impresa” stilato dall’Associazione bancaria italiana.

 

Tuttavia, ci si deve domandare se l’imprenditore il quale non versi in una situazione di crisi possa chiedere l’omologazione dell’accordo, e quindi ottenere il conseguente beneficio che ne deriva in caso di successivo fallimento.

In assenza di tale presupposto (che non è espressamente indicato dalla norma, ma che dovrebbe, per implicito, ricavarsi dal sistema, anche in ragione della collocazione sistematica dell’art. 182 bis), il beneficio connesso alla protezione dal pericolo della falcidia revocatoria gli dovrebbe essere negato con il rigetto dell’omologa.

 

Se così non fosse, infatti, la conclusione dell’accordo, potrebbe ridursi a un mero a vantaggio del debitore che tramite lo strumento ottiene una moratoria e/o riduzione delle proprie obbligazioni. In dottrina, peraltro, esiste anche la tesi opposta che legittima la proponibilità dell’accordo anche prescindendo dalla crisi, in nome di un generico interesse alla ristrutturazione aziendale.

L’accordo, in sé e per sé considerato, si configura dunque come atto di autonomia privata inserito in un procedimento giurisdizionale.

Sotto l’aspetto esecutivo, la formulazione normativa sancisce due fasi:

 

- una fase stragiudiziale, nella quale si avviano e concludono le trattative con i propri creditori, rappresentanti almeno il sessanta per cento della massa creditoria;

- una successiva fase giudiziale, la fase di omologazione, da svolgersi con il rito camerale.

 

In dottrina si è osservato che il contratto viene quindi stipulato dalle parti interessate nella massima autonomia privata, senza alcuna preclusione, né di ordine temporale, né di ordine procedimentale.

L’art. 182 bis lascia alle parti ampia libertà di determinare modalità e obiettivi: non vi sono schemi predeterminati né particolari formalità, se non l’utilizzo della forma scritta, atteso che l’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese, depositato in Tribunale.

Nulla è stato stabilito circa la natura dei crediti sorti nel corso del tentativo di ristrutturazione seguito da fallimento; mancando una norma esplicita, è da escludere che gli stessi possano essere considerati prededucibili....»


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